In attuazione a quanto disposto dall' art. 68 del D.Lgs. n. 150 in
data 27/10/2009, si pubblica il codice disciplinare dei dipendenti
pubblici, come meglio individuato dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs.
n. 165/01 come integrato con modifiche dal già citato D.Lgs. n. 150/09,
recante l'indicazione delle "sanzioni disciplinari e responsabilità dei
dipendenti pubblici". come indicato dal testo dell’art. 55 del D.Lgs.
165/2001, le nuove disposizioni costituiscono norme imperative, ai sensi
degli artt. 1339 e 1441 del codice civile e, pertanto, integrano e
modificano le fattispecie disciplinari previste dai CCNL, comportando
l'inapplicabilità di quelle incompatibili con quanto disposto dalle
modifiche introdotte al D.Lgs. 165/2001. si precisa che la pubblicazione
sul sito istituzionale del presente provvedimento equivale, a tutti gli
effetti, alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
Il
Dirigente Scolastico: Prof.
Ing. Luigi Affronti
55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative.
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino
all'articolo 5-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile,
e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2,
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile,
amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al
comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto
previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle
infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.
La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice
disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative
sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso
della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di
impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di
disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione
non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione
disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un
termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito
e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione
concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto
collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad
impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi
dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a
decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto
collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne
determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni
disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis,
comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente
stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4
del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3 .
55-bis. Forme e termini del procedimento disciplinare.
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista
l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori
alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più
di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della
struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni
del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica
dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più
gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare
si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le
quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina
stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui
il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo,
quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni
disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque
non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente
medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce
mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine
fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può
inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento,
formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della
sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività
istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento,
con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro
sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di
differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per
impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del
procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può
essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La
violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale
ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma
1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia
del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma
1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al
dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e
conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la
sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo
periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi
stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter.
Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di
ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data
nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione,
mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento
resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia
dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui
al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza
dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del
diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento
disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel
caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero
tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla
contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un
numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità.
In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed
altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite
raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto
di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa
l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli
stabiliti nel presente articolo. 6. Nel corso dell'istruttoria, il capo
della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono
acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti
rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività
istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il
differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa
amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a
conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni
rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza
giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità
disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è
soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza,
della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito
contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in
un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è
avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In
tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la
conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e
riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è
prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la
sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha
egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le
determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici
non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro .
55-ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale.
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in
parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è
proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le
infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo
periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le
infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1,
secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare
complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e
quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a
motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento
disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di
adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del
dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con
l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale
viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che
riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non
costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha
commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro
il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia
penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o
confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il
processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità
competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le
determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento
disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di
condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede
disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata
applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è,
rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla
comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del
lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è
concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La
ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della
contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare
competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto
nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive,
l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto,
applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice
di procedura penale.
55-quater. Licenziamento disciplinare.
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto
collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione
dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità
fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante
una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di
malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni,
anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o
comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni
ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata,
entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione
dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di
carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o
moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della
dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione,
comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso
di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore
al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai
sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una
valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata
violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti
da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o
individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di
appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il
licenziamento è senza preavviso.
55-quinquies. False attestazioni o certificazioni.
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di
una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza
in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza
dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente
attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena
si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del
delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità
penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il
danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di
retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata
prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per
il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione
disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una
struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio
sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza
dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il
medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni
che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente
documentati.
55-sexies. Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per
l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio
dell'azione disciplinare.
1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno
derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli
obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da
atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici
di comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei
suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione
di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un
massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona
grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per
inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione
ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato
in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta
tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni
di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4.
Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le
mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale
ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in
disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti
retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti
all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del
procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza
dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in
relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare,
comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale,
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità
dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in
relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì
la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo
pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della
sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la
predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del
dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni
concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in
conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.
55-septies. Controlli sulle assenze.
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è
inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica
dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in
particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente
inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio
sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le
attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e
umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica
della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per
malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso
di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le
aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo
inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza
della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo
giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce
orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere
effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il
dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del
personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire
o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le
condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni
degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
55-octies. Permanente inidoneità psicofisica.
1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2,
comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con
regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale
delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché
degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio,
anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per
l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli
altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di
sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della
visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del
dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione
di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei
provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito
all'effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di
lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di
sottoporsi alla visita di idoneità.
55-novies. Identificazione del personale a contatto con il pubblico.
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a
contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio
nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da
apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da
ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in
relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente
ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non
statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o
di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
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