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Ultimo aggiornamento: 29 gennaio, 2012
   
                 
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Regolamento incarichi esperti

 
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Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento dei contratti di prestazione d’ opera con personale esterno, per tutte le attività o insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel P.O.F. o nel programma annuale.

Art.2 – Condizioni per la stipula dei contratti

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 31, c. 2 del D.A. n. 895 del 31/12/2001 BB.CC.AA. e P.I., soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per l’inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità, o coincidenza di altri impegni di lavoro; nel rispetto inoltre di quanto stabilito dalla L. 244/2007 (legge finanziaria) e seguenti integrazioni.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti madrelingua o che operano nel campo dei mestieri artigianali anche dei laboratori delle nuove tecnologie, dell’ arte, dello spettacolo, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si valuteranno, quindi:

-     Titolo di studio

-     Curriculum del candidato con:

Ø  esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto

Ø  Esperienze metodologiche – didattiche

Ø  Attività di libera professione nel settore

Ø  Corsi di aggiornamento

-     Pubblicazioni e altri titoli

-     Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri: 

-     Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;

-     Congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione;

-     Eventuali precedenti esperienze didattiche

-     Esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituto già valutate.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non deve essere inserita nel contratto che la scuola stipula con una società o con una associazione esterna.

Tuttavia, la Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi e i curricula dei soggetti che la società o l’associazione manderanno per fornire la prestazione.

Art. 3 – Pubblicazione degli avvisi di selezione

All’inizio dell’anno scolastico, il D.S., sulla base del piano dell’offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo ufficiale della scuola e sul sito web d’Istituto.

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che s’intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

-     l’oggetto della prestazione;

-     la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;

-     il corrispettivo proposto per la prestazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito da D.S., può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Art. 4 – Individuazione dei contraenti

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal D.S. e/o da un suo sostituto ufficiale referente dei progetti POF, sentito il docente referente di progetto o un’apposita commissione all’uopo nominata.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all’art.2.

Art. 5 – Determinazione del compenso

1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento saranno annualmente determinati dal C.d.I..

2. Nell' ambito di detti criteri, il D.S., sentito il docente referente di progetto o un’apposita commissione all’uopo nominata, determina annualmente il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti, nei limiti dei finanziamenti assegnati.

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all' impegno professionale richiesto, il D.S. ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.

3. Il D.S. può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l' unico in possesso delle competenze necessarie.

4. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all' Amministrazione.

5. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che l’ esperto esterno effettua per l’espletamento dell’ incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposito documento conforme alle norme fiscali in vigore e corredato della relazione esplicativa di chi ha effettuato la prestazione e a seguito di accertamento, da parte del D.S., dell’esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

E’ fatto divieto di anticipazione di somme.

6. Agli esperti non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 6 – Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati il D.S. provvede alla stipula del contratto.

Nel contratto devono essere specificati:

-     l’oggetto della prestazione;

-     i termini di inizio e di conclusione della prestazione;

-     il corrispettivo della prestazione comprensivo di tutte le ritenute di norma;

-     le modalità di pagamento del corrispettivo;

-     le cause che danno luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

2. I titolari del contratto si assumono l’ onere di assolvere a tutti i doveri previsti dalla normativa vigente.

3. La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’ opera intellettuale. La disciplina che lo regola è stabilita dagli artt.2222 e seguenti del C.C.

4. I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all’ accesso nei ruoli della scuola.

5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e sono rinegoziabili.

6. E’ istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti nel quale sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’ importo dei compensi corrisposti e l’ oggetto dell’incarico, gli stessi dati sono periodicamente pubblicati sul sito web dell’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 3 legge 244/2007.

Art. 7 – Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con gli esperti esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 31, comma 2 , del D.A. n. 895 del 31/12/2001 BB.CC.AA. e P.I., soltanto per le prestazioni e le attività:

-     che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;

-     che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;

-     di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;

-     di cui comunque sia previsto, dalle linee guida ministeriali, il ricorso a specifiche professionalità esterna.

Art. 8 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’ amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo n. 165 del 30/3/2001.

L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

ART. 9 – Valutazione della prestazione

L’Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell’ intervento dell’esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L’ esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

N.B. La circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all' utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell’ esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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