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Art. 1 – Finalità ed ambito di
applicazione
Il presente regolamento disciplina le
modalità ed i criteri per il
conferimento dei contratti di
prestazione d’ opera con personale
esterno, per tutte le attività o
insegnamenti che richiedano specifiche e
peculiari competenze professionali, al
fine di sopperire a particolari e
motivate esigenze individuate nel P.O.F.
o nel programma annuale.
Art.2 – Condizioni per la stipula dei
contratti
I contratti con i collaboratori esterni
possono essere stipulati, ai sensi
dell’art. 31, c. 2 del D.A. n. 895 del
31/12/2001 BB.CC.AA. e P.I., soltanto
per le prestazioni e per le attività che
non possono essere assegnate al
personale dipendente per l’inesistenza
di specifiche competenze professionali,
per indisponibilità, o coincidenza di
altri impegni di lavoro; nel rispetto
inoltre di quanto stabilito dalla L.
244/2007 (legge finanziaria) e seguenti
integrazioni.
I candidati, ai sensi della normativa
vigente, devono essere in possesso di
titolo di studio con comprovata
specializzazione anche universitaria. Si
prescinde da questo requisito in caso di
stipulazione di contratti d’opera per
attività che devono essere svolte da
professionisti iscritti in ordini o albi
o da soggetti madrelingua o che operano
nel campo dei mestieri artigianali anche
dei laboratori delle nuove tecnologie,
dell’ arte, dello spettacolo, ferma
restando la necessità di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Si valuteranno, quindi:
-
Titolo di studio
-
Curriculum del candidato
con:
Ø
esperienze di lavoro nel campo di
riferimento del progetto
Ø
Esperienze metodologiche – didattiche
Ø
Attività di libera professione nel
settore
Ø
Corsi di aggiornamento
-
Pubblicazioni e altri
titoli
-
Competenze specifiche
richieste per ogni singolo progetto
Per la valutazione comparativa dei
candidati si farà riferimento almeno ai
seguenti criteri:
-
Livello di
qualificazione professionale e
scientifica dei candidati;
-
Congruenza dell’attività
professionale o scientifica svolta dal
candidato con gli specifici obiettivi
formativi dell’insegnamento o
dell’attività formativa per i quali è
bandita la selezione;
-
Eventuali precedenti
esperienze didattiche
-
Esperienze pregresse di
collaborazione con l’Istituto già
valutate.
Il requisito della particolare e
comprovata specializzazione
universitaria non deve essere inserita
nel contratto che la scuola stipula con
una società o con una associazione
esterna.
Tuttavia, la Scuola dovrà pretendere che
vengano comunicati i nominativi e i
curricula dei soggetti che la società o
l’associazione manderanno per fornire la
prestazione.
Art. 3 – Pubblicazione degli avvisi di
selezione
All’inizio dell’anno scolastico, il D.S.,
sulla base del piano dell’offerta
formativa (POF) e alla previsione dei
progetti che saranno deliberati nel
programma annuale, individua le attività
e gli insegnamenti per i quali possono
essere conferiti contratti ad esperti
esterni e ne dà informazione con uno o
più avvisi da pubblicare all’albo
ufficiale della scuola e sul sito web
d’Istituto.
Gli avvisi dovranno indicare modalità e
termini per la presentazione delle
domande, i titoli che saranno valutati,
la documentazione da produrre, nonché
l’elenco dei contratti che s’intendono
stipulare. Per ciascun contratto deve
essere specificato:
-
l’oggetto della
prestazione;
-
la durata del contratto:
termini di inizio e di conclusione della
prestazione;
-
il corrispettivo
proposto per la prestazione.
I candidati devono essere in possesso
dei requisiti per l’accesso al pubblico
impiego.
Ciascun aspirante in possesso dei
requisiti, nel termine che sarà
stabilito da D.S., può presentare
domanda alla scuola ai fini
dell’individuazione dei contraenti cui
conferire il contratto.
Art. 4 – Individuazione dei contraenti
I contraenti cui conferire i contratti
sono selezionati dal D.S. e/o da un suo
sostituto ufficiale referente dei
progetti POF, sentito il docente
referente di progetto o un’apposita
commissione all’uopo nominata.
La valutazione sarà effettuata sulla
base dei requisiti professionali e dei
criteri già esplicitati all’art.2.
Art. 5
– Determinazione del compenso
1. I criteri riguardanti
la determinazione dei corrispettivi per
i contratti di cui al presente
regolamento saranno annualmente
determinati dal C.d.I..
2. Nell' ambito di detti
criteri, il D.S., sentito il docente
referente di progetto o un’apposita
commissione all’uopo nominata, determina
annualmente il corrispettivo di
riferimento per i singoli contratti
conferiti, nei limiti dei finanziamenti
assegnati.
In casi particolari di
motivata necessità, in relazione al tipo
di attività e all' impegno professionale
richiesto, il D.S. ha facoltà di
stabilire il compenso massimo da
corrispondere al docente esperto,
nell’ambito delle disponibilità di
bilancio.
3. Il D.S. può procedere
a trattativa diretta qualora, in
relazione alle specifiche competenze
richieste, il professionista esterno sia
l' unico in possesso delle competenze
necessarie.
4. Può anche essere
previsto un pagamento forfetario, ove
più conveniente all' Amministrazione.
5. Sono fatti salvi gli
emolumenti previsti in specifici
progetti finanziati con fondi comunitari
e/o regolamentati dagli stessi enti
erogatori.
Il compenso è
comprensivo di tutte le spese che l’
esperto esterno effettua per
l’espletamento dell’ incarico e degli
oneri a suo carico.
Il compenso viene
erogato dietro presentazione di apposito
documento conforme alle norme fiscali in
vigore e corredato della relazione
esplicativa di chi ha effettuato la
prestazione e a seguito di accertamento,
da parte del D.S., dell’esattezza della
prestazione, secondo i termini
contrattuali.
E’ fatto divieto di
anticipazione di somme.
6. Agli esperti non compete alcun
trattamento di fine rapporto, comunque
denominato.
Art. 6 – Stipula del contratto
1. Nei confronti dei candidati
selezionati il D.S. provvede alla
stipula del contratto.
Nel contratto devono essere specificati:
-
l’oggetto della
prestazione;
-
i termini di inizio e di
conclusione della prestazione;
-
il corrispettivo della
prestazione comprensivo di tutte le
ritenute di norma;
-
le modalità di pagamento
del corrispettivo;
-
le cause che danno luogo
alla risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni
per il ricorso delle parti al recesso
unilaterale.
2. I titolari del contratto si assumono
l’ onere di assolvere a tutti i doveri
previsti dalla normativa vigente.
3. La natura giuridica del rapporto che
si instaura con il contratto è quella di
rapporto privatistico qualificato come
prestazione d’ opera intellettuale. La
disciplina che lo regola è stabilita
dagli artt.2222 e seguenti del C.C.
4. I contratti disciplinati dal presente
regolamento costituiscono prestazioni
occasionali e sono assoggettati al
corrispondente regime fiscale e
previdenziale, in dipendenza anche della
posizione del contraente e non danno
luogo a diritti in ordine all’ accesso
nei ruoli della scuola.
5. I contratti di cui al presente
regolamento non possono avere durata
superiore ad un anno e sono
rinegoziabili.
6. E’ istituito presso la segreteria
della scuola un registro dei contratti
nel quale sono indicati i nominativi dei
professionisti incaricati, l’ importo
dei compensi corrisposti e l’ oggetto
dell’incarico, gli stessi dati sono
periodicamente pubblicati sul sito web
dell’Istituzione scolastica ai sensi
dell’art. 3 legge 244/2007.
Art. 7 – Impedimenti alla stipula del
contratto
I contratti con gli esperti esterni
possono essere stipulati, ai sensi
dell’art. 31, comma 2 , del D.A. n. 895
del 31/12/2001 BB.CC.AA. e P.I.,
soltanto per le prestazioni e le
attività:
-
che non possono essere
assegnate al personale dipendente per
inesistenza di specifiche competenze
professionali;
-
che non possono essere
espletate dal personale dipendente per
indisponibilità o coincidenza di altri
impegni di lavoro;
-
di cui sia comunque
opportuno il ricorso a specifica
professionalità esterna;
-
di cui comunque sia
previsto, dalle linee guida
ministeriali, il ricorso a specifiche
professionalità esterna.
Art. 8 – Autorizzazione dipendenti
pubblici e comunicazione alla funzione
pubblica
Ai fini della stipula dei contratti
disciplinati dal presente regolamento
con i dipendenti di altra
amministrazione pubblica è richiesta
obbligatoriamente la preventiva
autorizzazione dell’ amministrazione di
appartenenza di cui all’art. 53 del
D.L.vo n. 165 del 30/3/2001.
L’elenco dei contratti stipulati con i
soggetti di cui al comma precedente è
comunicato annualmente al dipartimento
della funzione pubblica entro i termini
previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16
del citato D.L.vo n. 165/2001.
ART. 9
– Valutazione della prestazione
L’Istituto prevede una
valutazione finale del progetto e dell’
intervento dell’esperto esterno
attraverso appositi questionari di
gradimento. L’ esito negativo può essere
motivo di esclusione da eventuali future
collaborazioni.
N.B.
La circolare n. 2/2008 citata nelle
premesse chiarisce che solo per le
collaborazioni meramente occasionali che
si esauriscono in una sola azione o
prestazione, caratterizzata da un
rapporto “intuitu personae” che consente
il raggiungimento del fine, e che
comportano, per loro stessa natura, una
spesa equiparabile ad un rimborso spese,
quali ad esempio la partecipazione a
convegni e seminari, la singola docenza,
la traduzione di pubblicazioni e simili,
non si debba procedere all' utilizzo
delle procedure comparative per la
scelta dell’ esperto, né ottemperare
agli obblighi di pubblicità.
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